Statuto

STATUTO

ASSOCIAZIONE Carega Arts & Media

 

  • Costituzione

  1. È costituita l’associazione “Carega Arts & Media APS”, in forma abbreviata “Carega” qui di seguito detta “Associazione”.
  2. Si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro Unico del Terzo Settore, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  4. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
  5. L’Associazione ha durata illimitata.
  • Sede

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Rapallo, CAP 16035, Vico dell’Oro 13,
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
  • Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
  2. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
  3. L’Associazione ha come oggetto e finalità quanto previsto dall’art. 5 Codice Terzo Settore per le attività di interesse generale in esso contenute.
    Si propone di perseguire tali finalità mediante l’uso di strumenti comunicativi e multimediali quali radio, video, eventi culturali, concerti, spettacoli live e altre diverse manifestazioni culturali.
    In particolare, al fine di conseguire i propri scopi, l’associazione intende:
    • Implementare attività di comunicazione su temi sociali, politici e culturali quali l’uguaglianza dei diritti, l’integrazione delle culture e l’inclusione sociale, la lotta contro tutte le forme di discriminazione e stigma delle persone oltre che attività editoriali in genere connesse alle finalità del presente Statuto mediante il coordinamento, l’organizzazione e la partecipazione a convegni, seminari e corsi su tali tematiche;
    • Sviluppare l’unità organizzativa interna denominata “Carega Web Radio” come strumento attivo di informazione e diffusione dei principi sin qui elencati;
    • Sviluppare altre unità organizzative in tema artistico, culturale e/o nuovi media
    • Implementare e gestire progetti ed interventi atti a favorire la diffusione dell’informazione, della cultura e del sapere, nonché la ricerca, lo studio teorico, la formazione, la divulgazione scientifica e il lavoro di rete su queste tematiche;
    • Organizzare servizi di consulenza in ambito radio & new media rivolti alla cittadinanza, nonché attività di diffusione di tematiche sociali e culturali di interesse per i cittadini;
    • Organizzare incontri e momenti formativi rivolti agli associati su principi, metodi e modalità di diffusione legate all’informazione e all’intrattenimento.
    • Realizzare di interventi formativi e consulenza in tema di informazione e intrattenimento rivolti a genitori, bambine/i e/o adolescenti relativamente alla creazione di laboratori espressivi a contenuto culturale e ludico;
    • Implementare attività di socializzazione, ricreative e educative, rivolte ai propri associati.
  4. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  5. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  6. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, incluse istituzioni pubbliche, istituzioni scientifiche, accademiche, professionali e sociali.
  7. È esclusa dagli scopi associativi qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.
  • Associati

  1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  6. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
  • Diritti e doveri degli associati
  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote associative nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
  5. La qualità di associato si perde in seguito a:
    • Decesso;
    • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
    • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
    • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione a mezzo Raccomandata, previa contestazione degli addebiti e l’avviso all’interessato di poter dedurre giustificazione ed essere sentito entro cinque giorni dalla ricezione della stessa. Il provvedimento di esclusione, se confermato anche a seguito dell’eventuale audizione, dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato entro cinque giorni con l’avviso che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea.  In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  6. Gli Associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  7. Non è ammesso per gli associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. All’associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  8. Coloro che prestano attività per l’associazione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
  • Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dell’Associazione sono i seguenti
    • l’Assemblea degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente;
    • Il Vice Presidente
    • Organo Di Controllo Dei Probiviri
  2. Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata triennale.
  • Assemblea degli Associati:

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. l’Assemblea ha il compito di:
    • delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
    • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    • deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
    • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo dei Probiviri;
    • deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’ 5 del presente Statuto;
    • deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
    • deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
    • deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
    • deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa secondo le modalità previste per l’Assemblea Straordinaria di cui al successivo comma 14
  5. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  6. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente dell’Associazione. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina un proprio presidente per quella seduta.
  8. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  9. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  10. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
    Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
    La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria
  11. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  12. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli
  13. E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    • che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  14. L’Assemblea Straordinaria delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell’Associazione, la nomina di un liquidatore e la relativa devoluzione del patrimonio residuo. E’ convocata tramite deliberazione del Consiglio Direttivo entro 20 (venti) giorni dalla data della delibera stessa secondo le modalità espresse dal precedente comma 6.  Nella delibera devono essere esplicitati l’ordine del giorno e le note del Consiglio a supporto della discussione che si terrà in Assemblea Straordinaria.    Le delibere dell’Assemblea Straordinaria sono valide se presenti i 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati intervenuti.
  • Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che si sono proposti e che raggiungeranno la maggioranza dei voti degli altri membri del Consiglio Direttivo. In ogni caso l’incarico dei nuovi consiglieri avrà la stessa scadenza di quelli già in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
  5. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri.  Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  7. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  10. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.
  11. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
    Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
    • amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
    • predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    • qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie.
    • indire adunanze, convegni, ecc.;
    • deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
    • deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
    • decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
    • deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
    • proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
    • istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
    • Istituire unità organizzative funzionali al raggiungimento degli scopi sociali e nominarne i componenti, ivi compresi i gruppi di lavoro dedicati a specifiche attività, l’organizzazione di eventi e nominare propri rappresentanti per presenziare ad eventi pubblici, manifestazioni o fiere.
  12. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume anche la carica di Presidente dell’Associazione, è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi anche in giudizio e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti non associati.
  13. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata ad altro membro del Direttivo.
  14. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  15. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  16. Il Vicepresidente assume la carica anche di Vicepresidente dell’Associazione e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o delega in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
  17. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  18. Il Segretario assume anche la carica di Segretario dell’Associazione, ad esso compete:
    • la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
    • curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    • la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
    • Al Tesoriere spetta il compito di:
    • tenere ed aggiornare i libri contabili;
    • predisporre il bilancio dell’Associazione.
  • L’Organo di Controllo dei Probiviri

  1. L’Organo di controllo dei Probiviri è nominato dall’Assemblea.
  2. È formato da un minimo di due sino a tre componenti, ciascuno dura in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri possono essere scelti anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza.
  3. L’Organo di controllo dei Probiviri vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fornisce pareri in merito all’interpretazione delle norme del presente Statuto, giudica su eventuali divergenze tra gli organi dell’associazione e tra i membri di uno stesso organo in merito a violazioni dello statuto (e del regolamento), sull’inosservanza delle delibere e sull’esclusione dei soci.
  4. Per quanto indicato al comma 3 l’Organo di controllo dei Probiviri è chiamato a giudicare, su iniziativa dei singoli associati o membri del direttivo che ne richiedono l’intervento, mediante un procedimento che si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa. Il procedimento ha termine con la pronuncia della decisione dell’Organo dei Probiviri
  5. In qualsiasi momento può tuttavia procedere in autonomia ad atti di ispezione e di controllo, richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e raccogliere informazioni su determinati affari.
  6. È istituito un canale di comunicazione che garantisce l’anonimato delle segnalazioni ai singoli associati o membri del direttivo che ne richiedono l’intervento.
  7. Le decisioni dell’Organo di Controllo dei Probiviri sono vincolanti e sono contenute in un apposito registro.
  • Libri sociali

  1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
    • libro degli associati;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  • Risorse economiche

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
    • quote associative e contributi degli associati;
    • erogazioni liberali di associati e terzi;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
    • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
    • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
    • rendite patrimoniali;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, secondo la normativa vigente di settore;
    • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
  4. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  • Scioglimento dell’Associazione

  1. il Consiglio direttivo convoca L’Assemblea Straordinaria dei soci al fine di deliberare sulla proposta di scioglimento presentata dal Consiglio stesso e sulla destinazione del patrimonio sociale.  Tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore in linea con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
  • Disposizioni generali

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile


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